Con l’approvazione della legge sull’omicidio stradale, gli enti proprietari delle strade, Stato, Regioni, Comuni e tutte le società pubbliche e private che le gestiscono in concessione, possono essere penalmente perseguiti per il reato di “mancata manutenzione”. Va detto che anche prima di questa legge ci furono diverse condanne per mancata manutenzione stradale che coinvolsero enti pubblici e privati, ora però, con l’introduzione dell’omicidio stradale, e in particolare con l’emanazione della circolare di coordinamento con il Codice stradale emessa di recente dal ministero dell’Interno, queste responsabilità, un tempo difficili da contestare e soprattutto da sanzionare, diventano oggi più chiaramente individuabili e punibili con condanne anche molto pesanti. Come riporta Il Fatto Quotidiano, la circolare inviata dal ministero dell’Interno a Prefetture, Questure, Carabinieri, Polizia e Finanza chiarisce che “il reato ricorre anche se il responsabile non è un conducente di veicolo” ma chi avrebbe dovuto garantire la “tutela della sicurezza”: i proprietari e gestori delle strade, come detto, come anche i produttori di auto.
Di seguito riportiamo un estratto dello stesso articolo che spiega i punti salienti che riguardano in particolare le responsabilità dei gestori delle strade e dei fabbricanti di auto: “La fattispecie generica di omicidio colposo è quella commessa con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane la reclusione da due a sette anni… Il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade… anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli”.
Il riferimento della circolare ministeriale è all’articolo 14 del Codice della strada, quello che individua “poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”. Articolo che dice: “Gli enti proprietari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.
Le novità introdotte dalla nuova legge sull’omicidio stradale – conclude Il Fatto Quotidiano – combinate con ciò che prevede il Codice della strada, significano una cosa precisa: per non incorrere in guai giudiziari molto seri che prevedono perfino l’arresto, tutti i soggetti investiti dall’obbligo di curare al meglio le strade (oltre che i costruttori di auto) dovranno intensificare i loro interventi per evitare di incappare nell’accusa di omicidio colposo in caso di incidenti gravi avvenuti per i difetti evidenti delle strade o resi più gravi dalle carenze delle strade stesse”.
2016-06-11