È stata firmata dal sindaco di Fiumicino Esterino Montino l’ordinanza antincendio, che resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre. In tutto il territorio comunale, fatte salve le norme penali in materia, c’è il divieto di tutte le azioni, determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, nelle aree e nei periodi di rischio di incendio boschivio; in particolare è fatto divieto nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio. Nel periodo a rischio incendio è pertanto vietato: accendere fuochi per l’incenerimento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive (Nei boschi nonché nei terreni cespugliati. Nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto o da legno, nei teneni abbandonati; nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di l 00 metri dai boschi); far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori o fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo di incendio. In deroga alle precedenti disposizioni l’uso del fuoco è consentito: a coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, solo se strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande, adottando le necessarie cautele del caso; per l’incenerimento di materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi (terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazione del terreno o ad altra forma d’intervento colturale agrario) e pascolivi. L’operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11,00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17,00. Il terreno su cui si esegue l ‘incenerimento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione; per l’accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o alter strutture appositamente realizzate , nelle aie, nei giardini private e condominiali, cortile di pertinenza di fabbricati siti all’interno delle predette aree e terreni; alle stesse condizioni l’accensione è consentita anche su aree scelte ed attrezzate allo scopo e debitamente segnalate a cura degli enti competenti, per le quali è stata verificata l’idoneità tecnica; in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell’autorità competente, unitamente all’adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, l’interessato informi il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno 5 giorni prima della data della loro esecuzione. È poi vietato accende: fuochi nelle fasce adiacenti ad autostrade, ferrovie e grandi vie di comunicazione, entro una fascia di 100 metri, non possono accendersi fuochi anche nei fine settimana dei periodi considerati a rischio di incendio; nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l’incenerimento delle stoppie, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed alter piante, della gestione di impianti arborei. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l’area agricola confine con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area imboscata. In tutti i casi il fuoco deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolate e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintilla, avendo preventivamente ripulito l’area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo cura di adottare ogni accorgimento indoneo per evitare l’insorgere ed il propagarsi del fuoco in alter aree. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato l’avvenuto spegnimento. Entro le 72 ore precedenti all’avvio delle operazioni di incenerimento, gli interessati devono far pervenire opportuna comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio, specificando se trattasi di un intervento singolo ed occasionale oppure di una operazione che si protrarrà per un periodo equivalente alla durata della pulizia a scalare dell’area. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l’insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato solo dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimenmto. Nel periodo di rischio incendio è sempre vietato accendere fuochi per: l’incenerimento di materia organica non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonchè di altro materiale organico, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco; eseguire la gestione e la pulizia dei terreni pascolivi e/o rinnovare il cotico erboso. Nel periodo di rischio incendio gli interessati devono: nelle aree adiacenti ai boschi qualora sussista continuità nella copertura vegetale fino all’area boscata e confinanti con una strada di ordine comunale o superiore che ospiti traffico extra-locale, realizzare una fascia parafuoco di ampiezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco; nelle aree di pertinenza a strade di ordine comunale o superior asfaltate che ospitino traffico extra-locale ed a ferrovie, contigue a boschi ovvero distanti meno di 20 metri dal margine della proiezione a terra della chioma delle piante al confine del bosco, evitare il possibile insorgere e propagare degli incendi, provvedendo, in una fascia di ampiezza di almeno 20 metri, nella quale deve includersi anche la fascia di pertinenza: alla conversione all’alto fusto del soprassuolo; alla potatura delle piante arboree fino ad 113 della loro altezza; al taglio periodico della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva ed all’eliminazione dei ricacci delle ceppaie in conversione, fatta eccezione delle specie protette ai sensi della L. R. n. 61 l 1974; all’allontanamento del materiale legnoso abbattuto, indipendentemente dalle modalità di esbosco e/o trasporto. I gestori di cabine elettriche, precedentemente al periodo di rischio di incendio, devono provvedere alla ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine per un raggio non inferiore a 10 metri. Nel caso debba usarsi il fuoco, deve inoltrarsi comunicazione al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio. Il materiale di risulta delle operazioni e l’altro materiale morto suscettibile ad incendiarsi comunque presente nella fascia, può essere ridotto in scaglie e frammenti (cips) e rilasciato sul letto di caduta o può essere asportato. Tale situazione deve essere mantenuta per tutto il periodo di rischio di incendio boschivo. Durante il periodo a rischio di incendio, l ‘utilizzo di fuochi di artificio, autorizzato ai sensi della normative vigente in materia, si deve realizzare a distanze inferiori a 1chilometro dalle aree boscate o cespugliate. Eventuali deroghe possono essere concesse, unitamente ad opportune prescrizioni per prevenire l’insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo, da parte dell’ente competente, che informa il Comando. I gestori di insediamenti turistico-residenziali, di campeggi, di villaggi turistici e di alter strutture ospitanti temporaneamente o permanentemente persone ed animali, confinanti con boschi, terreni cespugliati e/o terreni non coltivati ovvero ubicati a distanza mediamente inferiore a 20 metri dagli stessi devono attenersi alle disposizioni contenute al comma l art. 94 del Regolamento Regionale 18 aprile 2005 n. 7; La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai commi precedenti comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. IO comma 6) della legge 21/11/00 n. 353. La mancata esecuzione delle prescrizioni e del successive ordine ad ottemperarvi riguardo ai lavori di sfalcio e decespugliamento, nonchè asportazione di residui vegetali, tese ad eliminare l’incendiabilità delle aree, comporterà l’esecuzione in danno degli stessi da parte dell’amministrazione comunale. I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie saranno ritenuti responsabili di Danni che si verificassero per loro negligenza o per inosservanza delle prescrizioni impartite. Chiunque scopra un incendio boschivo, o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a dame l’allanne alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento.
Le segnalazioni possono essere inoltrate ai seguenti numeri: 803555 (Numero Verde) Protezione Civile della Regione Lazio; 1515 Corpo Forestale dello Stato; 115 Vigili del Fuoco; 06.65210790 Sala Operativa della Polizia Locale (dalle ore 07,00 alle 23,00 – oltre tale orario sarà comunque garantita la reperibilità del personale preposto); 113 Polizia di Stato: 112 Carabinieri; 06.67665311 Sala Operativa Polizia Provinciale.
Nell’ambito delle attività di supporto alle strutture comunali di Protezione Civile, le associazioni locali di volontariato di protezione civile sono tenute ad intervenire su richiesta delle stesse in caso di necessità; in particolare ed ai fini di una migliore organizzazione a livello territoriale, la Ptotezione Civile Nuovo Domani, ai sensi e per gli effetti della Convenzione sottoscritta in data 18 settembre 2014, dovrà garantire su richiesta dell’Amministrazione la disponibilità di intervento in base all ‘ubicazione della criticità segnalata. In caso di emergenze e criticità di particolare rilevanza, l’Amministrazione comunale potrà richiedere il simultaneo intervento di più di una associazione, a prescindere dalla territorialità.